Assicurazione dei veicoli: l’Italia spinge seriamente sulla telematica?
Da agosto dello scorso anno, c’è una legge in Italia che raccomanda l’utilizzo della telematica a tutte le compagnie assicurative. (L124/2017- Legge mercato e concorrenza del 4 agosto 2017)
Le regole generali, inizialmente introdotte dal “decreto Monti” già nel 2012, comprendono:
- Possibilità dell’assicuratore di ispezionare il veicolo prima della firma del contratto;
- Possibilità dell’ assicuratore di inviare al regolatore italiano (IVASS) una relazione particolareggiata sul numero di sinistri dubbi, sulle loro azioni e sui progressi compiuti in materia di riduzione delle frodi;
- Costo della scatola telematica, della sua installazione, disinstallazione e dei servizi relativi ad esclusivo carico delle compagnie assicurative.
L’IVASS era, altresì, tenuto a emettere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge:
- Una norma atta a disciplinare la raccolta dei dati telematici al fine di garantire l’interoperabilità dei sistemi tra diversi assicuratori (applicabile 2 anni dopo).
- Una norma atta a disciplinare le tecnologie hardware e software delle scatole telematiche (applicabile 2 anni dopo).
La nuova legge del 2017 ha non solo attribuito al Ministero Sviluppo Economico la delega per la creazione e pubblicazione di norme per la portabilità e la standardizzazione, ma ha anche introdotto dei nuovi, importanti, criteri a cui si dovranno allineare le Compagnie Assicurative.
In particolare, le compagnie assicurative sono obbligate a dare uno sconto obbligatorio sulle polizze dei veicoli se:
- l’assicurato acconsente all’ispezione preventiva del veicolo;
- se viene installata una scatola nera o un altro dispositivo telematico o se il dispositivo telematico atto a raccogliere e fornire dati è già presente;
- se nel veicolo è installato un dispositivo di blocco dell’accensione in caso di superamento della soglia alcoolica (misurata sul respiro del conducente).
Il regolamento attuativo della legge è, ad oggi, ancora in fase di definizione e dovrà includere maggiori dettagli sia sullo sconto praticato che sul tipo di dispositivo telematico utilizzabile.
In particolare, la legge ha introdotto il concetto di “dispositivo elettronico diverso”, aprendo alle più svariate ipotesi di uso di device “diversi” dalla scatola telematica stabilmente installata a bordo. Ma, i dati necessari alla polizza UBI provenienti dai “dispositivi elettronici diversi” potranno essere considerati validi ai fini per cui la legge è stata pensata? I dati generati da questi apparati rispondono alle esigenze del settore per la ricostruzione dei sinistri e la gestione delle frodi?
Non bisogna, infatti, dimenticare che, sempre grazie alla nuova legge, i dati telematici generati da questi dispositivi hanno ricevuto pieno riconoscimento di valore probatorio nei procedimenti civili dei Tribunali italiani.
Possiamo considerare la Legge 124/2017 come la definitiva affermazione del governo italiano a voler garantire la piena e totale diffusione di polizze assicurative basate sulla telematica e finalizzata alla riduzione dei costi per i cittadini ed alla riduzione delle frodi.
Secondo l’ultimo PTOLEMUS quarterly UBI dashboard, la penetrazione di polizze UBI ha raggiunto il 16%
In mancanza di una solida strategia sull’UBI, le compagnie assicurative si troveranno in forte svantaggio rispetto ai quei loro concorrenti che stanno rapidamente definendo la loro offerta futura ed il target di penetrazione delle polizza UBI.
Per maggiori informazioni sul mercato assicurativo italiano e per i dettagli sui recenti aggiornamenti della Legge concorrenza, contattare Sergio Tusa – [email protected]